La Cassazione (sent. n. 27680/2026) ha recentemente chiarito che, in caso di incidente provocato da un dissesto stradale, la condotta imprudente del danneggiato può escludere la responsabilità del custode e, quindi, il risarcimento danni.
La pronuncia in questione ha respinto il ricorso di un motociclista che chiedeva al Comune i danni relativi alle lesioni patite in seguito a una caduta ed ha precisato la portata del principio della ragionevole cautela elaborato dalle Sezioni Unite.
La Suprema Corte ha ribadito che, ai fini dell’esclusione della responsabilità del custode di cui all’art. 2051 del c.c., non è indispensabile dimostrare che il comportamento del danneggiato fosse eccezionale o oggettivamente imprevedibile: può essere sufficiente una condotta oggettivamente colposa, ossia tale da evidenziare l’inosservanza delle normali cautele esigibili in presenza di un rischio riconoscibile.
Nel caso in esame, un uomo, durante una mattinata piovosa, stava percorrendo in ciclomotore una strada urbana a senso unico, ampia e rettilinea. La carreggiata era attraversata da binari della metropolitana di superficie, collocati su lastre di cemento che erano facilmente distinguibili dall’asfalto.
Il motociclista si è visto respingere la domanda risarcitoria, perché la Corte ha ravvisato nel suo comportamento una causa idonea a escludere la responsabilità dell’ente in quanto non ha provato che l’incidente sia effettivamente riconducibile al dissesto stradale (i due testimoni da lui addotti, infatti, lo avevano visto soltanto dopo la caduta, mentre il rapporto della polizia municipale documentava le condizioni del fondo stradale, senza tuttavia dimostrare direttamente la dinamica dell’incidente).
La Cassazione, nel caso in questione, ha evidenziato anche l’imprudenza del conducente: la sua condotta si era rivelata talmente sconsiderata da rappresentare, da sola, la causa dell’incidente (l’uomo aveva percorso il margine sinistro della carreggiata anziché quello destro). Inoltre, nonostante il fondo bagnato, aveva anticipato la svolta attraversando obliquamente la rotaia e la relativa scanalatura. A ciò si aggiungevano la conoscenza dei luoghi, la familiarità con i binari e la visibilità del dissesto, distinguibile dall’asfalto anche grazie alle caratteristiche cromatiche delle lastre di cemento. Per i giudici è un complesso di circostanze che avrebbero consentito a un prudente motociclista di riconoscere il pericolo ed evitarlo.
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